Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) 14 febbraio 2013. Di seguito la sentenza del TAR che accoglie il ricorso di Patrizia Crea che annulla il decreto di nomina degli assessori. E adesso è interessante capire chi potrà nominare chi.
Solo il Prefetto che ha il controllo sugli organi può in questo caso intervenire. L'ipotesi è quello della nomina di un Commissario straordinario con funzione di sindaco e giunta.
Solo il Prefetto che ha il controllo sugli organi può in questo caso intervenire. L'ipotesi è quello della nomina di un Commissario straordinario con funzione di sindaco e giunta.
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2012, proposto da:
Concetta Patrizia Crea, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina, con domicilio eletto presso Maria Luisa Franchina Avv. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2012, proposto da:
Concetta Patrizia Crea, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina, con domicilio eletto presso Maria Luisa Franchina Avv. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;
contro
Comune
di Melito di Porto Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita
Crocè, con domicilio eletto presso Fortunato Dattola Avv. in Reggio
Calabria, via del Salvatore, 1/B;
nei confronti di
Gesualdo Costantino, Annunziato Nastasi, Giuseppe Latella, Valeria Minicuci, Carmelo Vinci, Giulio Maria Greco;
per l'annullamento
dell’efficacia
esecutiva dei decreti n. prot. 20756, 20757, 20758, 20759, 20760 emessi
dal Sindaco del Comune di Melito P.S., Dott. Gesualdo Costantino, in
data 11.10.2012, con cui è stata disposta la nomina come Assessori dei
Sigg.ri Nastasi Annunziato (con delega di Vice Sindaco del Comune di
Melito P.S.), Vinci Carmelo, Greco Giulio Maria, Latella Giuseppe e
Minicuci Valeria, con assegnazioni a ciascuno di loro di apposita delega
per l’esercizio delle funzioni;
nonché di ogni
altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o presupposto,
comunque, lesivo degli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Caterina
Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che analoghe questioni sono state più volte esaminate e decise, anche
da questo Tar, e che, pertanto, la causa può essere definita con
sentenza in forma semplificata, così come rappresentato alle parti che
nulla hanno osservato;
Premesso, altresì, che con
sentenza n. 589 del 27 settembre 2012 questo Tar ha annullato i decreti
di nomina degli assessori emessi dal Sindaco del Comune di Melito Porto
Salvo in data 22 maggio 2012, con i quali erano stati nominati
componenti solo di sesso maschile;
Rilevato che con
i decreti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune di Melito P.S. ha
formato la nuova Giunta e, in particolare, col decreto n. 20760 del 10
ottobre 2012, “richiamati i precedenti provvedimenti di nomina caducati
per effetto della sentenza del Tar … n. 589/12”, ha nominato “alla
carica di assessore esterno” la sig.ra Minicuci Valeria;
Rilevato
che tutte le nuove nomine sono state impugnate dal Consigliere Crea per
violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di pari
opportunità (art. 51 Cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 –
Codice delle pari opportunità; art. 6, co. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267; art. 2 Statuto del Comune), nonché per violazione dell’art. 24, co.
2, dello Statuto in tema di nomina come assessori di esterni;
Ritenuto
che le censure formulate col primo e secondo motivo di gravame, per
quanto astrattamente corrette tanto da essere state già condivise dal
Tribunale con la sentenza n. 589/12 (natura cogente e non meramente
programmatica dell’art. 51 Cost., irrilevanza della mancanza nello
Statuto del Comune di una norma esplicita sul punto della rappresentanza
femminile), così come oggi formulate non sono accoglibili, sia perché
la rappresentanza femminile è stata formalmente assicurata con la nomina
di un assessore donna (vd. anche art. 2 , co. 3, lett i) dello
Statuto), ancorché esterno, sia perché per il loro tramite la ricorrente
intende fondare, in modo automatico, il proprio diritto pieno a far
parte della Giunta in quanto unico consigliere donna eletto;
Ritenuto
che detta tesi non trova sicuro conforto nella normativa che regola la
materia, in quanto – come pure già precisato nell’invocata pronuncia -
le norme in questione non sono precipuamente poste a tutela del singolo
(tanto che è riconosciuta anche la legittimazione a ricorrere di
soggetto di sesso maschile: vd. Tar Salerno, II, 5 dicembre 2012, n.
2251), ma rispondono piuttosto all’interesse generale ad un equilibrata
rappresentanza dei generi nella composizione di tutti gli organismi
locali e la Crea ha dedotto non che la nomina di un solo assessore donna
non costituisca misura idonea a garantire l’equilibrata rappresentanza
dei generi, quanto il fatto che l’inserimento di un componente di genere
femminile sia avvenuto escludendo l’unica donna – la ricorrente appunto
- che riveste la carica di consigliere comunale;
Che
appaiono allora fondati piuttosto il terzo e quarto motivo di gravame
con i quali la ricorrente lamenta che, nel dichiarato intento di
prestare ossequio ai principi esposti da questo Tar con la sentenza n.
589 cit., la nomina di un componente di genere femminile sia caduta, in
maniera immotivata e in violazione dell’art. 24 dello Statuto, su un
soggetto esterno;
Premesso che l’art. 24 sulla
composizione della Giunta, al comma 2, prescrive - come stabilito
dall’art. 47 TUEL, trattandosi di Comune con meno di 15.000 abitanti -
che “Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché
dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità sino
ad un massimo di n. 2”;
Ritenuto che da detta
disposizione si desume che la regola (“normalmente”) è che gli assessori
devono essere soggetti interni al Consiglio, e che solo eccezionalmente
(“tuttavia … anche”), e comunque limitatamente a due assessori su
sette, l’incarico di assessore possa essere affidato a soggetti esterni
al Consiglio;
che, nel caso di specie, la nomina
di un esterno risulta preceduta solo dal richiamo alla sentenza di
questo Tar e, quindi, motivata solo con la necessità di garantire la
rappresentanza femminile, che invece ben poteva essere garantita
nominando un interno, come di regola prescritto;
che
la scelta di assicurare la rappresentanza del genere femminile
all’interno della Giunta con la nomina di un assessore esterno (che è,
peraltro, privo di diritto di voto in base all’art. 24, co. 3, dello
Statuto) è allora illegittima, in assenza di descritte ragioni concrete
di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione del consigliere
donna e mancando – come riportato in ricorso – “anche la più semplice
giustificazione a sostegno della scelta dell’istituto previsto dall’art.
24 dello Statuto comunale dell’Ente”;
che tale
motivazione si presenta nel caso di specie vieppiù necessaria, sia
perché si è in fase di riedizione del potere, sia perché – come già
precisato nella prima sentenza - l’odierna ricorrente è l’unico
consigliere comunale donna ed ha pure riportato un numero elevato di
preferenze;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve
essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati
e condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese
processuali
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna
l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente,
delle spese della lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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