Decreto
scuola: scade oggi la presentazione degli emendamenti in VII Commissione
Assunzioni
a costo zero: ‘ti pago da supplente’, ma per Anief violate normativa
europea e
Costituzione. Il Governo pensa a future assunzioni con il congelamento del
primo gradone stipendiale, ma non per i docenti di sostegno. In V Commissione
ricorda come sia stato possibile realizzare l’invarianza finanziaria già nel
CCNL del 4 agosto 2011 firmato da CISL, UIL, GILDA e SNALS. Arbitraria per il
sindacato la distinzione tra organico di diritto e di fatto che discriminerebbe
i neo-assunti. Anief pronta a una nuova stagione di ricorsi.
Secondo la relazione tecnica allegata, sembra che saranno assunti di ‘serie
A’, grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive specifiche, i docenti di
sostegno perché sul nuovo organico di diritto stabilito dal legislatore; mentre
saranno assunti di ‘serie B’ tutti gli altri docenti a invarianza finanziaria
su posti relativi a un organico che il Miur considera di fatto, sol perché
affidato in supplenza, ma che può essere trasformato in diritto a condizione
che sia pagato lo stesso stipendio all’ex supplente neo-assunto in ruolo. E qui
si consuma l’inganno perché, per legge, l’organico di diritto si distingue
dall’organico di fatto per la vacanza del posto, ovvero per l’assenza annuale
di un titolare, mentre oggi diventa un aggettivo scelto dal decisore politico
per sfuggire all’obbligo della sanzione per mancata stabilizzazione imposto
dall’Europa (direttiva 1999/70/CE) e per giustificare un trattamento diverso
tra lavoratori assunti contro una precisa previsione legislativa (D.Lgs. 29/93,
D.Lgs.165/09) e costituzionale (artt. 3, 36, 51) alla base delle regole
generali relative alla contrattazione dopo la privatizzazione del rapporto di
lavoro nel pubblico impiego.
Per il Governo, l’assunzione ordinaria consegue al nuovo organico di
sostegno stabilito dal legislatore, al contrario di un’assunzione straordinaria
derivante pure da un nuovo piano triennale sempre voluto dal legislatore. Le
due tipologie giustificherebbero un trattamento economico diverso che, nel
secondo caso, bloccherà la progressione di carriera per un decennio, portando a
un risparmio di almeno 10.000 € a neo-assunto. Ma come è possibile discriminare
insegnanti che svolgono lo stesso lavoro con questa fictio, quando i giudici proprio per il periodo di precariato anche
in Corte di appello confermano le condanne al pagamento degli scatti biennali
di anzianità? Il sindacato ricorda come i neo-assunti dal 1° settembre 2013 con
la carriera congelata possono ricorrere al giudice del lavoro, chiedendo
istruzioni a gradoni@anief.net.
I precedenti comunicati Anief sui ricorsi:
8
ottobre 2013
Ufficio
Stampa Anief
CAMERA DEI DEPUTATI, Venerdì 4 ottobre 2013, 96. XVII
LEGISLATURABOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. Bilancio,
tesoro e programmazione (V). ALLEGATO. DL
104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C.
1574 Governo, approvato dal Senato. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in
merito alla verifica delle quantificazioni sull'A.C. 1574 «Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca», si rappresenta quanto segue.
Articolo 15 – Personale scolastico.
Con riferimento all'osservazione concernente il comma 1, circa maggiori
informazioni sul contenuto delle misure oggetto della sessione negoziale, non
può che rimandarsi all'autonomia delle parti contraenti, fermo restando la
garanzia derivante dalla previsione che tale sessione si svolga ad invarianza
di spesa, tenuto conto che, in ogni caso, la stessa sessione è soggetta ai
controlli inerenti il procedimento di certificazione della compatibilità
finanziaria dell'accordo in questione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo n. 165/2001. Quanto poi all'osservazione in ordine ad una presunta
incongruenza tra dettato normativo e relazione tecnica circa il fatto che il
criterio di invarianza finanziaria si riferisca al complessivo procedimento di
reclutamento e non soltanto alle assunzioni derivanti dalla necessaria
copertura dei posti vacanti e disponibili, si osserva che, ferma restando la
copertura delle ulteriori assunzioni di docenti di sostegno che fanno
riferimento alle specifiche risorse indicate all'articolo 27, comma 2, lettera b
(come risulta evidente dal contenuto della RT e dalla lettura dei valori
finanziari contenuti nell'Allegato 3), le risorse derivanti dalla predetta
sessione negoziale possono intendersi comunque come modalità di copertura ad
adiuvandum del complessivo procedimento di assunzioni. Si rappresenta,
inoltre, che l'articolo 9 comma 17 del decreto legge 70/2011 aveva già previsto
un intervento del tutto simile a quello proposto con la norma di cui trattasi
in merito ad un piano triennale di assunzioni nel comparto Scuola. In
attuazione di detta norma è stato siglato il CCNL 4 agosto 2011, che ha
provveduto a ridefinire la progressione economica del personale scolastico in
funzione dell'anzianità di servizio sopprimendo lo scaglione di anzianità da 3
a 8 anni, così finanziando tutti gli oneri relativi il piano assunzionale,
inclusi quelli conseguenti alla ricostruzione di carriera. Con riferimento
all'osservazione concernente i commi da 2 a 3, circa la possibilità
dell'esistenza di oneri derivanti dalla stabilizzazione di eventuali posti,
compresi nell'organico di diritto formalizzato all'A.S. 2012/13 ma coperti da
personale supplente, occorre ricordare che i relativi oneri, trattandosi di
dotazione organica a legislazione vigente, risultano essere stati già coperti
in occasione dell'approvazione della legislazione già vigente. Si rappresenta,
altresì, che le nuove assunzioni si riferiscono unicamente al 30 per cento dei
posti già in organico di fatto nell'anno 2007 che integrano l'organico di
diritto con la norma in questione, ferme restando le regole soggiacenti la
formazione dell'organico di fatto, Si rappresenta, in definitiva, che
l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi
all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito
delle facoltà assunzionali ordinarie e che dunque non è da conteggiare tra gli
oneri recati dalla nuova norma. Circa la ricostruzione di carriera, si
rappresenta che la stessa avviene nel caso dei docenti non prima di un anno
dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei
fatti a distanza di oltre un anno. L'onere indicato nella RT per ricostruzioni
di carriera comprende, oltre gli arretrati da riconoscere, anche l'onere per il
nuovo, maggiore, stipendio, per l'anno considerato. La voce «scatti anzianità»
comprende invece l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno
successivo a quello di ricostruzione.
ILLUSTRAZIONE RELATIVA ALL’ARTICOLO 15 (PERSONALE SCOLASTICO)
La norma contiene diverse disposizioni in materia di
personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla
provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale
nelle scuole, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.
Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.
Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.

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