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Quei martiri della comunicazione calabrese

L'ottuagenario Francesco Gangemi, Giornalista-Pubblicista era stato arrestato il 5 ottobre 2013 per il reato di diffamazione a mezzo stampa. A Reggio Calabria, da personale della Squadra Mobile, diretta da Gennaro Semeraro. Esecuzione di un provvedimento,  emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, per i reati di falsa testimonianza e diffamazione a mezzo  stampa. Anche per non avere voluto rilevare le sue fonti. Il dettato dell'art. 21 della Costituzione e art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico.
IL DIRETTORE DEL "DIBATTITO" FRANCESCO GANGEMI, SCARCERATO, TORNA A CASA, DEJÁ VU!
Domenico Salvatore

Un martire del giornalismo calabrese e di converso, nazionale? Perché, c'è un altro modo per definire l'incredibile, assurda, rocambolesca, intollerabile vicenda del collega Francesco Gangemi alle soglie degli ottant'anni, malato di cancro, arrestato dalla Polstato di Reggio Calabria, che ha dovuto eseguire l'ordine della Procura Generale di Catania? Accusato di diffamazione a mezzo stampa. Ma anche per aver rifiutato di rivelare la fonte delle sue informazioni. Una historia horribilis, che purtroppo, si ripete nel Belpaese, considerato da sempre la culla del diritto. Davvero un 'annus horribilis'non soltanto strictu sensu. Il riferimento a Giorgio Bocca, è puramente casuale. Un anno, da dimenticare in fretta. Scivoliamo comunque nel campo minato della Giurisprudenza, di tutto, di più…. "Muovere una critica a mezzo stampa nei confronti dell'operato dei magistrati è legittimo dal momento che, come più volte sostenuto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, i giornali sono i cosiddetti "cani da guardia" (watch dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. È pacifico, pertanto, l'interesse della comunità nazionale avere una corretta e puntuale esplicazione dell'attività della magistratura. Con queste premesse, secondo la Suprema Corte cronaca e critica giornalistica volte a ricondurre il giudice nell'alveo suo proprio, non vanno solo giustificate ma anche auspicate. (Cass. Civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15381). L'interesse pubblico all'informazione riguardante un soggetto che esercita pubbliche funzioni prevale sul diritto alla riservatezza ogni qualvolta si dia conto di indagini dell'Autorità Giudiziaria. (Cass. Pen., Sez. III, 17/02/2011, n. 17215).Una spinosa questione ancora aperta ed abbastanza dibattuta; in parte insoluta o che si pone a diversificata interpretazione, in varie sedi. Nel nostro ordinamento la tutela del segreto professionale viene tradizionalmente fatta risalire all'articolo 622 del Codice penale del 1930 (in vigore). L'articolo 2 (comma 3) della legge professionale n. 69/1963… È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica.... 

Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione.  I giornalisti continuano ad opporre il segreto professionale, che è salvaguardato anche  dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. L'articolo 10 (Libertà di espressione)- ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -  recita: Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta  delle fonti dei giornalisti. Due sentenze della Corte europea hanno fatto giurisprudenza in materia. Sono le sentenze Goodwin (27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito) e Roemen (25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo, Procedimento n. 51772/99). In esse, la Corte ha affermato che il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche è da considerarsi strettamente connesso al diritto di ricevere notizie. 

Inoltre ha stabilito l'illegittimità delle perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti, nonché negli studi dei loro avvocati, volte alla ricerca delle fonti confidenziali. Se tale protezione non esistesse, cioè se le fonti confidenziali sapessero che un giudice può ordinare al giornalista di rivelare il loro nome, sarebbero dissuasi dal fornire notizie. Ma ciò sarebbe a detrimento della completezza dell'informazione e, in definitiva, della stessa libertà di stampa. Altro discorso è, la diffamazione a mezzo stampa, pomo della discordia; se non pietra dello scandalo, che è costata la galera ai direttori di testate varie ed ai singoli giornalisti. È stato approvato l'articolo 1 della proposta di legge che riforma la diffamazione a mezzo stampa. Tra le novità più rilevanti, l'abolizione del carcere per i giornalisti in caso di diffamazione. L'aula della Camera, ha approvato, in prima lettura, con 308 voti a favore, 117 contrari e 8 astenuti, il nuovo ddl sulla diffamazione, presentata dai relatori della Commissione Enrico Costa (Pdl) e Walter Verini (Pd).
Adesso, il provvedimento passa al vaglio del Senato. La modifica, contenuta all'articolo 1 comma 3, considera due tipi di multe a seconda della gravità del fatto: una multa da 5 mila a 10 mila euro nel caso in cui venga attribuito un fatto determinato. 

Se invece l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20 mila a 60 mila euro.Alla condanna si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione del giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Tra le novità introdotte con gli emendamenti del governo: le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti che rifiutino di pubblicare la rettifica e il riconoscimento della possibilità per il direttore di delegare le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Se il delitto di diffamazione viene commesso su internet, la competenza sarà del giudice del luogo di residenza della persona offesa; l'obbligo di rettifica varrà anche per i siti online. La notizia…"Reggio di Calabria: arresto Gangemi, ecco il decreto di sospensione "…si evince che la sentenza 11-05-2012 del Tribunale di Cosenza non è divenuta irrevocabile"
Scritto da Maurizio Gangemi   
Martedì 19 Novembre 2013 16:30

il"pericolosissimo" giornalista reggino Francesco Gangemi è stato scarcerato dopo 44 giorni distribuiti tra carcere (7) e domiciliari (37). Per quale motivo? Un "semplice" errore della Procura Generale della Repubblica di Catania (Ufficio Esecuzione Penale), e più precisamente del Sostituto Procuratore Generale d.ssa Elvira Tafuri,che con proprio "Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione" (artt. 663 segg. C.P.P.), in data 3 ottobre scorso, aveva ordinato l'arresto (eseguito il 5 successivo) del giornalista-delinquente, Direttore de "Il Dibattito News" già "Il Dibattito", Francesco

Gangemi(http://www.ilreggino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7318:reggio-di-calabria-arrestato-il-pericolosissimo-giornalista-francesco-gangemi-era-inserito-nellelenco-dei-5-giornalisti-piu-pericolosi-ditalia-stilato-da-tutti-i-ministeri-del-paese&catid=31:francesco-gangemi-larresto&Itemid=26). Causa scatenante e determinante, o almeno così ritenuta dalla d.ssa Tafuri che ne ha tratto le conosciute conclusioni, è quanto riportato al sub 7) dello stesso Provvedimento (…7) Sentenza del 11.05.2012 TRIBUNALE COSENZA, definitiva in data 28-09-2012. Reati: ART. 595 C.P., commesso in data 01-05-2009. Pena principale: MESI 4 RECLUSIONE) riportato in foto 1. Giustizia con la G maiuscola vuole, però, che ieri, la stessa Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania (Ufficio Esecuzioni Penali), con proprio "Decreto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva" (condannato in differimento provvisorio ex art. 684 co. 2 c.p.p.), pubblicato sotto nelle foto 2 e 3, stavolta a firma del Sostituto Procuratore Generale dr. F. Chillemi, corregga il tiro sconfessando il proprio precedente operato. La causa dell'arresto era stato, lo ricordiamo, il cumulo di pena del pericoloso giornalista che, secondo la d.ssa Tafuri aveva tagliato il traguardo dei 2 anni ma che, secondo il collega dr. Chillemi (giustamente) si è fermato ad "Anni 1 Mesi 7 Giorni 24" non giustificando, quindi, l'apertura delle patrie galere al quasi 80enne Gangemi. Come si è arrivati al ricalcolo? E' facile, facilissimo, perfino elementare: dagli "Anni 2" calcolati dalla d.ssa Tafuri sono stati giustamente tolti i "Mesi 4" stabiliti dal Tribunale di Cosenza il 11.05.2012 (sentenza dapprima considerata definitiva dalla d.ssa Tafuri ma rivelatasi "non irrevocabile" dal dr. Chillemi) e perfino i "Giorni 7" di detenzione ultima "grazie" al "Provvedimento" del 3 ottobre scorso. In sostanza: 2 anni – (meno) 4 mesi – (meno) 7 giorni = 1 anno 7 mesi e 24 giorni. 

Tradotto: niente carcere per Gangemi e, quindi, ingiusta ed ingiustificata detenzione subìta! L'errore della d.ssa Tafuri non è quello commesso aritmeticamente ma, più gravemente, quello di non essersi accertata per tramite di un banalissimo certificato se TUTTE le 9 sentenze elencate nel proprio "Provvedimento" fossero o meno diventate definitive e, quindi, passate in giudicato. Un errore da poco? Insomma, 7 giorni di carcere e 37 giorni ai domiciliari non sono mica bazzecole. Soprattutto a 79 anni e soprattutto se sanzionati nei confronti di chi criminale incallito non è e, quindi, poco avvezzo ai soggiorni gratuiti a spese dello Stato. Un banalissimo certificato, quello che avrebbe dovuto chiedere la d.ssa Tafuri, che le avrebbe chiarito le idee anche quando, sempre nel suo "Provvedimento" adduce che "…Come si evince dal certificato di stato esecutivo, acquisito dalla Procura della Repubblica di Cosenza in fata 25-07-2013, il condannato Gangemi – in relazione alla sospensione ex Legge n. 165/98 concessa in data 05-11-2012 dall'Ufficio requirente anzidetto sulla pena di cui alla sentenza sub 7) del provvedimento – ha omesso di presentare l'istanza per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei termini prescritti. La sospensione deve quindi essere revocata e, per l'effetto, va disposta la carcerazione del condannato suddetto". 

Dal legale del Gangemi, l'avvocato Giuseppe Lupis, è stata, sin nell'immediatezza dell'arresto, documentata l'insussistenza di tale affermazione sostenendo che: 1) la sentenza del 11-05-2012 non era definitiva e, quindi, non conteggiabile nel cumulo di pena; 2) avverso quella sentenza, non definitiva, era stato proposto ricorso presso il Tribunale di Catanzaro che, in camera di consiglio, si sarebbe riunito lo scorso 14.11.2013. "Accidenti che guaio!", avrà pensato qualcuno negli uffici della Procura Generale della Repubblica di Catania. "Ed ora che facciamo?", avrà detto qualcun altro negli stessi uffici. "Poniamo rimedio o perseveriamo nell'errore?", ci si sarà chiesto sempre negli stessi uffici. Fortuna vuole che, come si suol dire, il tempo è galantuomo e che, presto o tardi, la Giustizia con la G maiuscola arriva anche e soprattutto per la presenza di Uomini e Donne seri/e e preparati/e. Non che la d.ssa Tafuri non lo sia, sia ben chiaro a scanso di equivoci teniamo qui a precisarlo, ma un cavolo di certificato poteva chiederlo, o no? Si sarebbe immediatamente resa conto del cumulo non arrivato ad "Anni 2" e, quindi, non avrebbe firmato il "Provvedimento" di arresto. 

E vabbè, meglio tardi che mai direte! Già, era meglio che nulla fosse accaduto ma, se non fosse accaduto, centinaia di testate giornalistiche (soprattutto fuori dai confini reggini e calabresi) non si sarebbero mosse ed il conseguente movimento d'opinione generato non avrebbe sortito il rumore assordante che, invece, ha smosso le acque portando, tra l'altro, all'approvazione da parte della Camera dei Deputati della modifica della Legge che prevedeva, per i cosiddetti "reati d'opinione" e più specificatamente per la "diffamazione a mezzo stampa" il carcere. Pazienza, al Gangemi resterà la "soddisfazione" di essere stato l'ultimo giornalista finito in galera per questo genere di reato. Nella foto 4  pubblichiamo uno stralcio, quello determinante, del "Decreto" notificato ieri. In esso si legge, tra l'altro: "Letta l'istanza presentata dal suo difensore in data 18-11-2013 (essendo questa la data di ieri, crediamo si tratti di un errore pensiero-scrittura) e annessa certificazione rilasciata dalla Corte Appello Catanzaro, dalla quale si evince che la sentenza 11-05-2012 del Tribunale di Cosenza (il famigerato sub 7) citato nel "Provvedimento" di arresto) non è divenuta irrevocabile; RITENUTO che la suddetta sentenza era inserita nel provvedimento di cumulo emesso da questo Ufficio in data 03-10-2013, provvedimento che separatamente sarà modificato alla luce di queste nuove risultanze; SOSPENDE l'esecuzione della pena nei confronti del nominato in oggetto; 

DISPONE l'immediata scarcerazione del condannato, se non detenuto per altra causa; COMUNICA che alla data odierna residua da espiare la pena di: Reclusione Anni 1 Mesi 7 Giorni 24…"  Che dire? Abbiamo detto! PS: ma chiedere scusa, no eh? Ancora una volta dovrà pensare a farlo lo Stato (quindi noi tutti) attraverso il risarcimento per ingiusta detenzione? E la riforma della Giustizia? E la responsabilità civile dei magistrati che, come ogni uomo comune, posso sbagliare? Fino a quando l'Italia sarà relegato, in questo campo, ad essere lontanissimo dalle grandi democrazie mondiali? Ad maiora!". Un figlio difende con i denti e con le unghie un padre; e lo onora, al di là del quarto Comandamento. Sebbene, Maurizio Gangemi, collega nostro e di suo padre, lo faccia con esperienza, competenza e professionalità. Un gesto nobile, che gli fa onore; nient'affatto scontato od inevitabile, visti i chiari di luna. 

Domenico Salvatore

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