D. Ho in corso un contratto di locazione che ho regolarmente disdettato e verrà a scadere alla fine di quest’anno. Il mio avvocato mi ha detto che se il conduttore non rilascerà spontaneamente l’appartamento bisognerà agire in giudizio. Mi ha anche informato della possibilità di avviare il procedimento di mediazione convocando l’inquilino avanti ad un organismo di mediazione appunto. E’ utile? Che vantaggi potrei avere?
R. Il D.L. 69/2013 ha reintrodotto la ‘mediazione obbligatoria’ e la locazione è una delle materie - insieme a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari - per cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Le modifiche apportate dal decreto vanno senz’altro nella direzione di attribuire a tale procedimento maggiore attrattiva: sono stati meglio regolati gli oneri di avvio e di partecipazione al procedimento, in particolare prevedendosi, in caso di esito negativo del ‘primo incontro’ che è finalizzato a chiarire alle parti lo scopo della mediazione e a chiedere loro se vogliono che si dia corso alla mediazione vera e propria, il solo rimborso delle spese vive; è inoltre previsto che l’accordo eventualmente raggiunto, se sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, la cui assistenza nelle materie obbligatorie è necessaria, ha efficacia di titolo esecutivo.
Un accordo raggiunto in mediazione tra locatore e conduttore per esempio sul pagamento canoni o, come nel caso, sulla data di riconsegna dell’unità locata, può costituire una valida alternativa alla vertenza giudiziale.
Se è vero infatti che per i rapporti di locazione è possibile avviare l’azione giudiziale attraverso il procedimento di convalida e che l’obbligo di tentare la mediazione scatta solo in caso di opposizione alla convalida da parte del conduttore, è tuttavia sotto gli occhi di tutti che oggi, per lo meno avanti il Tribunale di Milano, l’udienza di convalida si tiene a distanza di parecchi mesi dall’avvio della causa e che comunque il termine di rilascio di norma concesso dal giudice importa un significativo allungamento dei tempi prima che il locatore possa riottenere la disponibilità dell’immobile.
Tutto ciò in effetti può portare a valutare positivamente il preventivo tentativo di mediazione.
A s s o e d i l i z i a
Property Owners, Association Milan Italy
R. Il D.L. 69/2013 ha reintrodotto la ‘mediazione obbligatoria’ e la locazione è una delle materie - insieme a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari - per cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Le modifiche apportate dal decreto vanno senz’altro nella direzione di attribuire a tale procedimento maggiore attrattiva: sono stati meglio regolati gli oneri di avvio e di partecipazione al procedimento, in particolare prevedendosi, in caso di esito negativo del ‘primo incontro’ che è finalizzato a chiarire alle parti lo scopo della mediazione e a chiedere loro se vogliono che si dia corso alla mediazione vera e propria, il solo rimborso delle spese vive; è inoltre previsto che l’accordo eventualmente raggiunto, se sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, la cui assistenza nelle materie obbligatorie è necessaria, ha efficacia di titolo esecutivo.
Un accordo raggiunto in mediazione tra locatore e conduttore per esempio sul pagamento canoni o, come nel caso, sulla data di riconsegna dell’unità locata, può costituire una valida alternativa alla vertenza giudiziale.
Se è vero infatti che per i rapporti di locazione è possibile avviare l’azione giudiziale attraverso il procedimento di convalida e che l’obbligo di tentare la mediazione scatta solo in caso di opposizione alla convalida da parte del conduttore, è tuttavia sotto gli occhi di tutti che oggi, per lo meno avanti il Tribunale di Milano, l’udienza di convalida si tiene a distanza di parecchi mesi dall’avvio della causa e che comunque il termine di rilascio di norma concesso dal giudice importa un significativo allungamento dei tempi prima che il locatore possa riottenere la disponibilità dell’immobile.
Tutto ciò in effetti può portare a valutare positivamente il preventivo tentativo di mediazione.
A s s o e d i l i z i a
Property Owners, Association Milan Italy
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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