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Sentenza Calabria Ora;disposta la restituzione delle cose in sequestro ai legittimi proprietari

Storica sentenza della VI Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione, Carribba Presidente - Iacoviello PG -  che,  in accoglimento dei motivi di ricorso elaborati dall'Avv. Aurelio Chizzoniti in difesa di Piero Sansonetti già Direttore dell'Ora di Calabria e Consolato Minniti Capo Servizio delle redazione di Reggio Calabria, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria con la quale in data 30 settembre 2013 era stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro  emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e controfirmato oltre che dal Procuratore Capo,  dagli Aggiunti e da tre Sostituti. Il predetto provvedimento  oltre a ordinare il sequestro di tutti i computer, le pendrive, hardware, telefoni cellulari, PC ecc…, rinvenibili presso la redazione e nella disponibilità del Dott. Minniti, disponeva anche la perquisizione della sede della stessa estesa anche alla abitazione, all'autovettura ed alle pertinenze riconducibili al Dott. Minniti ed alla famiglia dello stesso. 

La vicenda trae origine dalla pubblicazione in data 12 settembre 2013 di un articolo a firma Consolato Minniti con il quale l'Ora di Calabria informava di una riunione riservata avvenuta a Roma presso la sede della DNA alla quale avevano partecipato alti Magistrati della Procura Nazionale Antimafia per un approfondimento sullo status investigativo afferente le stragi di mafie, preannunciando a conclusione del pezzo incriminato, un ulteriore articolo sull'argomento. Proprio per impedire il seguito e soprattutto per l'evidente tentativo di individuare la fonte genetica  della informazione riservatissima,  la Procura della Repubblica Reggina emetteva il prefato decreto di sequestro e di perquisizione nel contesto di  diversi  ipotesi di reato quali 326 cp, 416 bis cp,  648 cp e 684 cp. tutti con l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 2013/91. Il TDL adito  con  provvedimento del 30 settembre 2013 rigettava la richiesta di riesame evidenziando che  "nella vicenda devoluta sussistono in modo evidente assai stringenti esigenze investigative che impongono il mantenimento del sequestro probatorio, atteso che quanto posto sotto sequestro non  solo risulta indispensabile al fine di accertare i fatti di reato oggetto di contestazione ma anche necessari ad impedire che vengano commessi ulteriori ed analoghi delitti"…, richiamando anche l'art. 253 c. 1. cp, che statuisce che "l'autorità giudiziaria dispone il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per l'accertamento dei fatti".  

Avverso detto provvedimento insorgeva l'Avv. Aurelio Chizzoniti che eccepiva e motivava la violazione degli art. 252-253-370-256 e 200 cpp in funzione  del " ruolo delicatissimo dell'informazione tutelato sia sul versante costituzionale (art 21) che dalla convezione europea dei diritti dell'uomo e della salvaguardia della libertà fondamentale (art. 10)". Secondo l'Avv. Chizzoniti ne derivava " l'insequestrabilità di computer, agende dei giornalisti , PC, cellulari  Hardware ecc…, anche se  il sequestro è stato disposto ed eseguito al fine di individuare la fonte anonima di notizie segrete che, nel caso di specie, non poteva che essere stata un "intraneus" alla pubblica amministrazione e che tali certamente non erano ne il direttore Responsabile Dott. Piero Sansonetti ne il Capo Servizio Dott. Consolato Minniti.  Richiamando, altresì, l'ineludibile esigenza di controllare la cautela reale o probatoria al fine di consentire "una pronta tutela contro atti processuali invasivi dei rilevanti posizioni, presidiate costituzionalmente, quali il diritto di proprietà e , per un giornalista, anche la libertà di informazione ex art.21 della Carta Costituzionale", alla quale sono connessi la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione, sottolineando come gli strumenti informatici operanti in redazione ed in possesso del giornalista siano indispensabili per l'esercizio della professione. 

In quest'ottica l'Avv Chizzoniti ha dedotto anche che ai fini della contestazione esplorativa di cui all'art 326 cp "non basta che il Pubblico ufficiale esponga al rischio della rilevazione notizie aventi la caratteristica della segretezza", ma è indispensabile che si provi  l'istigazione alla rilevazione assumendo così anche "l'extraneus" lo status di concorrente nella consumazione del predetto reato. Il difensore ha inoltre eccepito che " il modus operandi degli investigatori ha messo in essere una ricerca esplorativa fuori da ogni controllo, condotta ad libitum eludendo scolasticamente il principio di cui all'art. 200 c. 3 cpp e della funzionale disciplina ex art. 326 cpp,  opinando che il rafforzamento della tutela delle fonti giornalistiche "non è un semplice privilegio concesso al cronista ma caso mai un diritto indispensabile alla libertà di stampa affinché la collettività sia informata su questioni importanti con precisi limiti per le autorità inquirenti le quali non possono intervenire con mezzi invasivi utili a scoprire l'autore di fughe di notizie". 

Queste argomentazioni sono state condivise dal PG Dott. Iacoviello che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato stigmatizzando anche l'uso improprio dell'aggravante di cui all'art 7 legge 203/91 alla quale spesso si ricorre per giustificare tutto ed il contrario di tutto. La Corte dopo le conclusioni dell'Avv Chizzoniti che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, esaltando un importantissimo principio di diritto volto alla doverosa tutela della libertà di informazione  della segretezza delle fonti,  ha disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nonché del Decreto di sequestro e di perquisizione disponendo la restituzione delle cose in sequestro ai legittimi proprietari. Ovviamente, eccezion fatta per i verbali della Direzione Nazionale Antimafia, fra l'altro, spontaneamente consegnati dal Capo Servizio  Dott. Consolato Minniti.

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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT

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