SANITÀ, SICLARI(FI): DECRETO CALABRIA?È DANNOSO, IL GOVERNO LO REVOCHI O PAGHI IL DEBITO E SBLOCCHI ASSUNZIONI
"Ritirate il decreto Decreto Calabria è uno strumento inutile e pericoloso per la vita dei calabresi. Per risolvere la situazione sanitaria della Regione e salvare 2 milioni di persone basta un miliardo di euro che ci impegniamo a restituire in 30 anni (al costo di un caffè al mese) ma in caso estremo se non volete prendere in considerazione questa soluzione sbloccate le assunzioni. Noi calabresi saremo costretti a pagare l'aumento delle addizionali IRAP E IRPEF oltre le altre tasse che aumenteranno automaticamente per il disavanzo di bilancio della gestione commissariale della sanità senza avere garantito un servizio sanitario degno di essere chiamato tale. Lo Stato ha la certezza che noi calabresi pagheremo il debito con le tasse che aumentano, ma noi abbiamo purtroppo anche la certezza che lo strumento commissariale non garantisce l'assistenza sanitaria. Perché pagare adesso per avere assistenza forse tra 10 anni?Propongo di pagare adesso per avere assistenza subito, e questo può avvenire azzerando i vincoli del piano di rientro e del commissariamento".
Questo l'appello lanciato dal senatore azzurro Marco Siclari in una conferenza stampa a palazzo Madama organizzata da Forza Italia della quale si è fatto promotore contro il provvedimento del governo. Presente la capogruppo Anna Maria Bernini che apprezzando e rafforzando il lavoro svolto in Commissione Igiene e Sanità dal senatore Siclari ha definito un disastro un decreto nato da un'inchiesta giornalistica piuttosto che dalle molteplici segnalazioni istituzionali.
"Dobbiamo avere subito la possibilità di curarci e un super commissariamento dopo il fallimento totale di questi 12 anni sappiamo già che non potrà essere la soluzione - ha continuato SICLARI - Ed infatti nella relazione alla proposta di legge, il Governo scrive candidamente che: manca la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti ai livelli essenziali di assistenza e i limiti di spesa per le assunzioni di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale hanno determinato il blocco del turn over e, quindi, la carenza del personale. Serve una risposta in termini di assistenza sanitaria termine che nel decreto rimane sconosciuto. Nel decreto salute del Governo non vi è traccia della parola "assistenza sanitaria", ha concluso il senatore azzurro.
EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria
conferenza stampa 14/05/2019
Il decreto-legge, in discussione alla Camera vuole introdurre "un regime speciale per la gestione commissariale della regione Calabria". Stiamo parlando di un decreto legge, che, invece che prendere atto del fallimento del commissariamento e conseguentemente abolirlo ovvero creare un iter per l'uscita della regione Calabria dalla gestione commissariale, preferisce, pur prendendo atto del fallimento dello strumento commissariale, insiste nel voler confermare lo strumento, nonostante i danni creati. Ed infatti nella relazione alla proposta di legge, il Governo scrive candidamente che: manca la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti ai livelli essenziali di assistenza e che i limiti di spesa per le assunzioni di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale hanno determinato il blocco del turn over e, quindi, la carenza del personale.
Anzitutto, permetteteci di dirlo a voce alta e con soddisfazione il Governo, che fino a qualche mese addietro, negava l'emergenza sanitaria in Calabria, nonostante le decine di comunicati stampa, di interrogazioni ed interpellanze che ho dovuto, anche a nome del Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente e soprattutto del gruppo in commissione igiene e sanità al Senato, indirizzare ad un Governo ed ad un Ministro "sordi" alla tematica della salute dei calabresi, ebbene questo Governo e il Ministro Grillo, che ha detto, in Commissione al Senato, che mancavano le fondamenta per discutere della fine del commissariamento sanitario in Calabria, hanno dovuto cedere: questo decreto segna la fine del Commissariamento sanitario calabrese, come lo conosciamo, decretandone il totale fallimento, sia in termini economico-finanziari che in termini di assistenza sanitaria.
Ovviamente la cura che questo Governo indica e cioè quella di un super-commissariamento ovvero del commissariamento del commissariamento non è adeguata ed anzi appare dannosa e produrrà, se non corretta, danni peggiori del male. Purtroppo la comunicazione con questo Governo e soprattutto con le espressioni dei cinquestelle in seno al Consiglio dei Ministri, è ridotta a zero, annullata, insomma inutile.
Sono dovute arrivare "Le Iene" per costringere il Governo a correre ai ripari, con tanto di pompa magna ed urgenza, addirittura con la convocazione del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria. Per questo Governo il Parlamento conta meno della stampa e soprattutto della televisione dei social: se il Sen. Siclari o un' altro parlamentare segnalano un problema, un'emergenza, allora non meritano neanche risposta oppure meritano risposte secche, che non lasciano adito a dubbi, né apertura al dialogo, al confronto ed alla dialettica, necessaria al miglioramento dei provvedimenti normativi.
Questo Governo e la maggioranza che lo sostiene non vogliono in alcun modo che la democrazia si esplichi e trionfi: abbiamo ancora tutti negli occhi l'imposizione della fiducia al Senato per l'approvazione della legge di bilancio; un vero e proprio atto illegittimo, contrario alla separazione dei poteri che ha impedito al Parlamento di discutere il maxi-emendamento, approvato senza che la stessa maggioranza ne conoscesse il contenuto. Oggi finalmente avete capito che la sanità non è un settore meramente economico che può essere gestito con tecnici, ingegnere ed economisti, ma si tratta anzitutto di un bene e di un diritto fondamentale, ossia la salute, riconosciuto come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione e come tale deve essere trattato, evitando gli sprechi, risanando i conti ed i bilanci, ma solo dopo aver garantito ad ognuno il diritto ad essere curato e a poter essere guarito.
Dalla relazione al disegno di legge emerge che "il sistema sanitario della regione Calabria, sottoposto da tempo a un'azione di risanamento attraverso lo strumento dei Piani di rientro e, da alcuni anni, alla gestione commissariale, registra, nonostante i molteplici interventi sostitutivi governativi, una grave situazione di stallo, se non di peggioramento della maggior parte degli indici di misurazione sia delle capacità organizzative/gestionali del servizio sanitario regionale nelle sue diverse articolazioni, sia del corretto utilizzo delle risorse, sia, infine, della qualità dei servizi sanitari resi ai cittadini e nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza".
Quest'oggi vogliamo con forza e coraggio ribadire che lo strumento commissariale, che come tutti gli strumenti non è buono o cattivo, ma serve o meno al raggiungimento di un obiettivo e di uno scopo: la durata ultradecennale de commissariamento con la successione di più organi e persone che hanno incarnato il ruolo, dapprima, il Presidente della Regione Calabria, poi tecnici di nomina governativa, dimostrano, in maniera evidente che per garantire il diritto alla salute e per azzerare il debito sanitario della regione Calabria, lo strumento commissariale è inadeguato: ad oggi il debito non è stato azzerato, anno per anno il deficit alimenta l'amento del debito e tutto ciò in presenza del blocco del turn-over che ha determinato ormai la carenza strutturale di personale, dell'aumento della tassazione e dell'imposizione fiscale a carico di cittadini calabresi, insomma, per un verso abbiamo ottenuto il peggioramento dell'assistenza sanitaria calabrese, senza che la qualità dell'assistenza non abbia raggiunto il punteggio LEA di 136, inferiore al minimo legale di 160, in una situazione di abbandono delle strutture sanitarie, di assenza delle apparecchiature e delle strumentazioni salva-vita, di assenza e/o di malfunzionamento delle minime infrastrutture di supporto, come gli ascensori e, per altro verso, abbiamo impoverito i calabresi, oberandoli con un surplus di carico fiscale.
Arrivati al nocciolo della questione che il commissariamento è da eliminare, perché avrebbe dovuto raggiungere obiettivi che non ha nemmeno sfiorato: sarebbe stato accettabile un commissariamento che a LEA invariati avesse ridotto il debito, ma così non è stato; oppure un commissariamento che a debito non ridoto avesse migliorato l'assistenza sanitaria calabrese, ma così non è stato. E' chiaro che non si tratta di uomini, perché quelli sono cambiati, non si tratta di personale sanitario, perché grazie al blocco del turn-over, è rimasto sostanzialmente invariato: è il tipo di strumento che se non riesce ad incidere nell'immediato (12 o 18 mesi) sulla riduzione del debito e sul livello di assistenza, non è idoneo.
La storia ultradecennale insegna e dimostra come il commissario non riesce ad incidere perché può entrare in conflitto con la Regione e con i livelli gestionali e sanitari delle aziende sanitarie. Oggi si propone un super commissariamento che dovrebbe in massimo 18 mesi risolvere quello che non è stato risolto in 120 mesi che sono serviti, anzi, per peggiorare la situazione. Ed a questo punto arriva la perla oppure il jolly che questo compagine governativa riesce a mettere in campo ogni qualvolta la situazione è disperata al fine di mascherare la propria incapacità. Per la Calabria il jolly è sempre lo stesso: la 'ndrangheta. Ed infatti leggiamo nella relazione. "La persistenza della situazione di significativa criticità in capo al servizio sanitario della regione Calabria non può, peraltro, prescindere dalla considerazione dei gravi effetti sul sistema salute determinati dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore. In particolare, l'analisi di contesto svolta tra il 2014 e il 2015 dall'AGENAS ha messo in luce come la criminalità organizzata abbia concentrato soprattutto nel settore sanitario i propri interessi economici e di espansione, in ragione di fattori quali l'importanza delle dimensioni economiche del settore, la necessità di creare una rete di relazioni con gli operatori sanitari al fine di acquisire posizioni di privilegio (sia nell'erogazione dell'assistenza sanitaria che nella fruizione di «perizie mediche compiacenti», di informazioni riservate ed altri « accomodamenti»), la necessità di costruire relazioni per l'acquisizione di appalti pubblici, l'esigenza di intessere rapporti nei settori che favoriscono il collegamento con la politica al fine di influenzarne le scelte e la necessità di creare le condizioni per favorire talune strutture, private e private accreditate. Siffatta situazione è riscontrabile in particolare con riferimento ad alcune aziende sanitarie della regione, su tutte quelle di Locri (ex ASL 9) e di Reggio Calabria (ex ASL 11 e ASP 5).A questo riguardo va ricordato che negli scorsi anni, anche a seguito dell'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale nonché dirigente medico dell'ex ASL di Locri, dottor Francesco Fortugno, le indagini avviate nel settore della sanità calabrese avevano portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), delle aziende sanitarie locali di Reggio Calabria e di Locri e alle connesse gestioni commissariali straordinarie. Lo scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzata ha riguardato, tuttavia, anche altre realtà aziendali, quale quella dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia (2010), essendosi rilevato come diversi settori della vita dell'ente risentissero pesantemente «di un forte e pervasivo condizionamento della criminalità organizzata vibonese con particolare riguardo per alcuni gruppi mafiosi che, in modo evidente, occupano settori vitali dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia». Da ultimo, lo scorso 7 marzo il Consiglio dei ministri ha deliberato un nuovo scioglimento degli organi dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e l'affidamento della gestione a una Commissione straordinaria, in ragione dell'esito dell'accesso antimafia eseguito nei mesi precedenti. A tale specifico riguardo va peraltro considerato che – come evidenziato chiaramente dalla stessa relazione del prefetto di Reggio Calabria dell'11 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2019 – sussiste una stretta compenetrazione tra le gravissime criticità emerse nell'ambito delle attività di prevenzione antimafia – dalla quale è scaturito il rimedio, di per sé straordinario, dello scioglimento della più grande azienda sanitaria regionale – e la diffusa condizione di «caos amministrativo e gestionale», pure rilevata nella citata attività di accesso. Continuando si legge «le criticità del predetto ufficio, note da anni, non siano state mai seriamente affrontate dai respon- sabili che si sono succeduti alla guida del- l'ASP. In effetti con nomina nel tempo di Commissari ad acta non si è provveduto alle sistemazioni contabili cui si sarebbe dovuto attendere causando, di fatto, l'im- possibilità per l'Azienda di approvare i bilanci già a decorrere dall'esercizio".
A questo punto la retorica prende nettamente il posto di ogni altra considerazione. Intanto a livello giuridico non ci sono i presupposti per l'adozione di decreto legge che non sia determinato da motivi di necessità e di urgenza: appare evidente, infatti, come di fronte all'emergenza sanitaria calabrese, l'unica possibilità di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza sarebbe stata quella di eliminare la gestione commissariale, come abbiamo proposto e proporremo, ma sicuramente non quella di rafforzare la gestione commissariale, sul presupposto che non ha funzionato per le infiltrazioni malavitose ovvero e comunque per eventi risalenti nel tempo (assassinio di Fortugno) oppure e comunque per criticità già note come la mancata approvazioni dei bilanci nelle ASP calabresi. Alla retorica si somma retorica quando si legge che "invero, va affermato senza tema di smentita che in ordine alla descritta situazione, nonostante i ripetuti provvedimenti sanzionatori e le consequenziali gestioni straordinarie e malgrado l'alternarsi di governi regionali di diverso colore politico, le aziende sanitarie della regione Calabria permangano, più o meno tutte, in uno stato di caos gestionale e amministrativo. Deve peraltro essere segnalato che ad ostacolare il raggiungimento della «normalità» amministrativa della sanità calabrese hanno concorso, altresì, le note divergenze emerse tra i vertici politici regionali e la struttura commissariale. La dicotomia tra la struttura commissariale – quando non diretta emanazione della regione – ed i vertici politici della regione stessa si è manifestata con palese evidenza in frequenti attacchi ed esternazioni, oltre che in continue reciproche accuse di trascurare l'interesse della salute dei cittadini, facilmente rinvenibili nelle copiosissime fonti di stampa, oltre che negli atti di sindacato ispettivo parlamentare. Estremamente significativi, a tal riguardo, risultano gli elementi forniti dal Commissario ad acta pro tempore nell'audizione del 19 settembre 2018 dinanzi alla Commissione 12a del Senato; dalla relazione resa in tale occasione è emersa, in particolare, per ciò che qui rileva, anche e soprattutto la mancanza di sinergia tra la struttura commissariale ed i vertici regio- nali, con conseguente proposizione di osta- coli di varia natura, ma comunque tali da contribuire all'inadeguatezza sia dell'efficienza dell'azione commissariale che di quella amministrativa regionale. Esattamente in quest'ottica ostruzionistica è stato riferito, nel corso dell'audizione, anche del depotenziamento del Dipartimento Tutela della salute della regione Calabria, nel quale continuerebbero a man- care i dirigenti responsabili di settori vitali quali la rete ospedaliera, le autorizzazioni e l'accreditamento, l'emergenza-urgenza, i LEA, il bilancio, gli affari generali, la rete informatica, il personale e l'ufficio delle convenzioni. Di converso, la struttura commissariale è stata spesso pubblicamente accusata di operare in piena solitudine anche sui provvedimenti più significativi, come nel caso delle assunzioni e della definizione dei bud-get per la sanità accreditata, per la stesura dei quali non sarebbero stati coinvolti, né tanto meno consultati, i competenti organi regionali. Tale quadro conflittuale – di cui si è dato sinteticamente conto – risulta, peraltro, tanto più grave e significativo laddove si consideri che esso è emerso anche in sede parlamentare – oltre che diffusa- mente rilevato sui media – da parte del- l'organo commissariale nominato nel corso della passata legislatura, e, dunque, in un momento in cui non è dato supporre che tale quadro potesse, anche solo in parte, essere condizionato, in ipotesi, da alterità di appartenenza politica. In siffatto contesto, la situazione di disavanzo prima del conferimento delle obbligatorie risorse fiscali regionali fino alla concorrenza del risultato di gestione stesso ha contribuito a rendere ancor più difficoltoso ogni tentativo di riassetto del sistema e di pianificazione delle relative spese; un ostacolo peraltro aggravato dall'ingente spesa della sanità privata, componente non sempre rispettosa della programmazione definita dalla struttura commissariale molto attiva sul versante del contenzioso".
Ma allora perché non restituire la funzione commissariale al Presidente della Regione Calabria, che durante la precedente legislatura era comunque riuscita ad abbattere il debito? E comunque se il commissario Scura, stando alla relazione, è stato vittima del conflitto con la Regione e della compagna mediatica e parlamentare, leggesi Sen. Siclari, perché non confermarlo ed invece procedere alla sua sostituzione?
La relazione sconfina nell'ovvio quando parla dell'emigrazione sanitaria, fenomeno che, purtroppo, attanaglia la Calabria da molti decenni. Il saldo della mobilità, in Calabria, ha da sempre avuto un andamento fortemente negativo. Nel 2017 è stato pari a oltre – 293 mln di euro, che impattano negativamente su tutti i residenti: infatti, dividendo tale saldo per il numero degli abitanti, la Sezione ha calcolato che nel 2017, per ogni cittadino calabrese, il fenomeno della mobilità ha avuto un costo di € 150 euro. È il valore pro capite peggiore d'Italia, e, in base ai dati provvisori disponibili, è desti- nato ad aumentare fino a 163 euro nel 2018, quando il saldo da mobilità dovrebbe essere pari a oltre – 319 mln di euro. Perchè non utilizzare questi soldi per costruire una sanità efficiente in Calabria? Ma la relazione è foriera di molti dati nuovi oppure finalmente accettati dal governo: ad esempio risulta che al 31 marzo 2018 rimanevano in Gestione sanitaria accertata (GSA) 142,8 milioni di euro di risorse non trasferite agli enti del SSR. L'immotivata trattenuta da parte della GSA di ingenti somme, di cui una parte rilevante costituita da finanziamento indistinto e risorse fiscali, limita, infatti, il trasferimento di liquidità agli enti del SSR, aggravando la circostanza per la quale questi ultimi presentano su scala nazionale i maggiori ritardi nei tempi di pagamento dei fornitori. Ma di tutto ciò che la relazione dettaglia lo Stato ed il Governo non si è mai accorto? E perché di tali inadempienze dovrebbe rispondere il cittadino calabrese? E giusto che i calabresi siano costretti a subire una sanità inefficiente, tasse più alte per pagare un debito prodotto per colpa della cattiva politica regionale e statale e per cola di commissari incapaci che mai verranno chiamati a rispondere di errori gestionali e di programmazione?
Smettiamola con la retorica dell'infiltrazione mafiosa. Siamo il territorio dove l'antimafia lavora meglio e quotidianamente magistrati, prefetti e forze dell'ordine sono impegnate non solo per la repressione dei reati, ma lavorano fattivamente per prevenire ogni sorta di condizionamento delinquenziale, quindi perché non scindere i piani e lasciare alla giustizia di fare il suo corso, approntando al meglio le funzioni amministrative e gestionali della sanità calabrese? Dire che la sanità debba essere commissariata fino a quando c'è la 'ndrangheta è come sostenere che le donne non debbano indossare le minigonne fino a quando esiste il fenomeno del femminicidio! Con l'apparato di emendamenti che abbiamo predisposto e che con un gran lavoro di squadra, per il quale ringrazio la Sen. Anna Maria Bernini, Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato della Repubblica e l'On. Maria Stella Gelmini, Capogruppo alla Camera dei Deputati, presenteremo in sede di conversione del decreto quale battaglia di civilità giuridica e di solidarietà umana nei confronti dei calabresi che non possono essere discriminati per il sol fatto di vivere e risiedere in Calabria: la malattia può colpire tutti noi e dobbiamo garantire che a ciascun italiano sia prestata la stessa soglia minima ed adeguata di assistenza a qualunque latitudine abiti. In Calabria se ti ammali, come ho dovuto dire molto spesso in Senato, se ti ammali o hai soldi ed una famiglia per poter emigrare e curarti oppure muori. Non è degno di un Stato civile accettare questo stato di cose. In sintesi e prima di illustrare analiticamente gli emendamenti predisposti, chiariamo che ci siamo mossi su di un duplice versante: in primo luogo quello di rivoluzionare il decreto Calabria al fine di farlo diventare il decreto Salva Calabria, in secondo luogo quello di migliorarne al massimo il contenuto normativo del disegno di legge, trasformandolo da atto finalizzato al solo rispetto del piano di rientro sanitario a norma eccezionale per apprestare un'assistenza sanitaria dignitosa e decente ad ogni cittadino calabrese.
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA
Articolo 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.
Dopo l'art. 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31.12.2018. Tale debito viene accollato dallo Stato ed i cittadini calabresi lo rimborseranno con le accise sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sull'imposta sul valore aggiunto nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31.12.2048.
All'articolo 1 comma 1 dopo le parole "Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti" e prima di "nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti nelle linea guida per l'attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e"
Articolo 2.
(Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominato « Commissario ad acta », entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica è volta altresì ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonché all'articolo 5, comma 1.
Articolo 3.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa intesa con la Regione, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992. In mancanza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, a unità operativa semplice.
4. Può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale.
5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i Commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate, entro il limite di 20.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
6. Entro nove mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario ad acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno.
7. Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni sei mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalità si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione.
8. L'incarico di Commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
9. I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legi- slativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore nel presente decreto.
Il comma 4 dell'art. 3 è abrogato.
Al comma 5 è abrogato l'inciso " anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4".
Il comma 5 dell'art. 3 è abrogato ed è sostituito dal seguente:
"5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'amento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria"
Al comma 6 del'art. 3, nel primo periodo, la parola "nove" è sostituita dalla parola "tre".
Il comma 8 dell'art. 3 è abrogato.
Al comma 9 dell'art. 3, nell'ultimo periodo la parola "dodici" è sostituita dalla parola "sei".
Articolo 4.
(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la deca- denza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordi- nario o il direttore generale li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'ar- ticolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Articolo 5.
(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario, anche avvalendosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia di finanza, effettua una verifica generale sulla gestione dell'ente cui è preposto. Laddove emergano gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione, il Commissario straordinario propone al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.
2. Alla gestione straordinaria provvede un Commissario straordinario di liquidazione nominato dal Commissario ad acta, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri. Al Commissario straordinario di liquidazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo.
3. Con successivo decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito il compenso del Commissario straordinario di liquidazione, il cui onere è posto a carico della massa passiva dell'ente per il quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma 1.
4. Per la gestione straordinaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VIII della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente al 31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. È data facoltà al Commissario ad acta di nominare un unico Commissario straordinario di liquidazione per uno o più enti del Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.
6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva entro i successivi novanta giorni, il piano di rientro aziendale, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché l'indicazione delle coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nei limiti delle risorse disponibili. A tali fini è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali di tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al comma 2.
Articolo 6.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)
1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.
2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi del- l'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.
4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge.
Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione, per l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.
Articolo 7.
(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Commissario straordinario propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dandone contestuale informazione al Presidente dell'ANAC e al Commissario ad acta.
Articolo 8.
(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1. Per le finalità di cui al presente decreto, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fornisce supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Per le finalità di cui al comma 1, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 9.
(Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale sono stabilite le modalità operative della collaborazione e le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante applica- zione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 10.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto, i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo 4, comma 1, decorrono dall'insediamento della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero, se la Commissione è già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, sentito il Commissario ad acta.
4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale siano interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000 segnala al Commissario ad acta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, decorre dalla data di insediamento della Commissione ovvero, se già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'art. 10, comma 1, alla fine, è aggiunta la seguente frase:
", ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria"
Dopo l'art. 10, comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. E' possibile anche il commissariamento dei solo dipartimenti, settori e unità operative nelle quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata"
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1.
5. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016,n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l'iscrizione nel relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici speri-mentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
Dopo il comma 1 dell'art. 11 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione la limitazione di cui al comma 1".
Articolo 12.
(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)
1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico- chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, dopo le parole « medici » sono inserite le seguenti: « e medici veterinari ».
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole « corso di rispettiva frequenza » sono inserite le seguenti: « fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, »;
b) al comma 2, le parole « possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo » sono sostituite dalle seguenti: « prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settima- nale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo ».
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole «diploma di formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti: «o l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale»;
b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole « sulla base di accordi regionali e aziendali » sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: « m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. ».
Dopo il comma 6 dell'art.12 è aggiunto il seguente comma:
"7. In deroga alle limitazioni normative vigente, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA"
Dopo il comma 7 dell'art. 12 è aggiunto il seguente comma:
"8. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residente della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la proprie attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria"
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)
1. All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, la parola « due » è sostituita dalla seguente:
« quattro » e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 219 del 2006, le parole « comma 7 » sono sostituite dalle seguenti:
« commi 6 e 7 ». Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, le parole « di cui ai commi da 7 a 15" » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi da 6 a 15».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole « e per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2018 e per l'anno 2019 ».
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 14.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, e 9, comma 3, pari a 632.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Relativamente al Capo I, ad esclusione dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 8 e del comma 1 del presente articolo, la regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta, del Commissario straordinario, del Commissario straordinario di liquidazione, del Diparti- mento tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utiliz- zando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 15.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni an- teriori alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dalle loro funzioni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, in ogni caso, revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. ».
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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