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Tasi Proroga generale del termine di pagamento - Statuto del contribuente - APPELLO Assoedilizia

Appello Assoedilizia:
Proroga del termine per il pagamento della Tasi, a settembre per tutti i contribuenti e per tutti i comuni.

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici:

« Riteniamo che la discriminazione, in sede di pagamento della Tasi, tra contribuenti a seconda del comune in cui sono debitori tributari, derivante dalla proroga del termine di pagamento effettuata in modo differenziato tra i diversi comuni ( che abbiano o meno ottemperato alla determinazione delle disposizioni impositive ) sia profondamente ingiusta sul piano dell'equita' fiscale.

Essa peraltro viola, laddove non ne siano rispettati i termini, lo Statuto del contribuente.

Assoedilizia chiede pertanto lo slittamento a settembre del termine per il pagamento della Tasi per tutti i contribuenti e per tutti i comuni.

« Certezza del diritto, trasparenza e legittimo affidamento sono istituti che ormai da tempo non appartengono più al nostro Paese. Men che meno nel comparto tributario. Eloquente e significativa è la situazione che si è venuta a creare, in vista degli adempimenti per quest'anno, in materia di Imu, Tasi e Tari. Fino a pochi giorni fa, la prima rata della Tasi si versava entro il 16 giugno in tutti i comuni. Ora invece tale termine viene prorogato al 16 settembre, ma soltanto per i comuni che non possono (per le votazioni) o non avranno deliberato le aliquote entro il 23 maggio. In questo modo il governo ritiene di garantire ai contribuenti la "certezza" sugli adempimenti fiscali, ma sembra trascurare che le aliquote e le detrazioni possono essere adottate entro il 31 luglio, termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 stabilito (anche) dalla stessa legge 68/2014 che, nel convertire il Dl 16/2014, ha introdotto rilevanti modifiche nelle discipline dei tributi locali. In particolare si ricorda che per quest'anno la Tasi sulle abitazioni principali (e relative pertinenze) va pagata in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio sia stata pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, invece, il versamento della prima rata va eseguito applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato un'aliquota diversa entro il 31 maggio. Questa situazione di profonda confusione è iniziata da quando si è concretizzata l'esenzione Imu accompagnata parallelamente dall'istituzione, invece di una vera e propria "service tax", della Tasi che ha vanificato l'attesa di quanti pensavano che la "certezza" sugli adempimenti della fiscalità locale potesse divenire realta'.
Non è così ed è urgente porre rimedio ricordandosi che lo Statuto dei diritti del contribuente all'articolo 3 dispone fra l'altro che per i "tributi periodici" le modifiche introdotte si applicano soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui le disposizioni le prevedono. E che, in ogni caso, le disposizioni non possono prevedere "adempimenti" a carico dei contribuenti la cui scadenza sia stabilita prima di 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, come le deliberazioni comunali.»



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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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